Un divorzio o una separazione che si verificano prima dell’estinzione di un mutuo possono tradursi in seri problemi per entrambi i coniugi, questo nel caso d’insolvenza di una delle due parti.
Nell’ipotesi in cui l’ex marito, per sopraggiunti problemi economici – come il pagamento del nuovo tetto abitativo, oltre a quello coniugale – cessa il pagamento del mutuo, tutti gli esponenti della famiglia sono permeabili a diverse problematiche.
Chiariamo da subito che, in caso l’ex marito abbandoni il tetto coniugale, cessando di pagare la quota del canone o parte di essa, ed esponendo l’ex moglie ad una situazione di insolvenza, la famiglia non corre concreto rischio di finire in mezzo alla strada.
L’istituto bancario è chiaro e rigoroso circa la puntualità dei pagamenti, ma entrano – fortunatamente – in gioco fattori di ordine giuridico, che mettono la famiglia in condizioni di onorare il pagamento del canone; vediamo con quali modalità.
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Insolvenza incolpevole e mutuo
Può verificarsi che uno dei genitori, al momento della separazione coniugale, non sia più in grado di sostenere la rata del mutuo oppure decida, al momento dell’assegnazione della casa all’ex coniuge, di non rispondere di un bene cui non ha accesso.
Nel caso di un mutuo congiunto (con formula al 50%) se il marito sospende i pagamenti e la moglie non riesce a corrispondere l’importo della rata per intero, la banca ha potenzialmente diritto di mettere in vendita la casa, sfrattando quindi chi la abita.
L’istituto bancario non è infatti tenuto a rispondere in alcun modo dei mutati rapporti affettivi tra i titolari, ma sarà interessata in via esclusiva al fatto che le parti contraenti siano pienamente solvibili.
Pertanto la banca ha pieni diritti di procedere all’esproprio, e con esso allo sfratto di chi vi risiede.
La posizione degli istituti di credito
Pur considerando l’ex coniuge residente e i figli alla stregua di inquilini insolventi, intervengono aspetti relativi alla tutela giuridica e sociale del nucleo familiare.
La banca è sì proprietaria dell’immobile, ma si può intervenire in maniera tale da ottenere un’agevolazione, o formulando un’ingiunzione id pagamento per il coniuge insolvente.
Nel caso in cui l’ex marito sia insolvente dell’intero importo del mutuo (o di una parte di esso), questi innanzitutto va incontro a problemi legali per la negata assistenza ai minori, esponendoli ad una situazione di rischio.
Infatti, anche se questi versa con regolarità la quota di mantenimento ai figli, dal momento che non paga il mutuo – costringendo l’ex moglie all’abbandono del tetto – rischia una querela per avvenuta violazione del vincolo di assistenza familiare.
Le soluzioni possibili
In tutti i casi citati è bene portare il problema all’attenzione di un legale; in ogni caso il giudice che cura la separazione può intervenire a tutela dell’ex coniuge e dei minori.
Chiariamo da subito che il giudice non ha facoltà di interferire con questioni di ordine bancario, nè esprimersi sulle condizioni contrattuali di mutuo ma, in caso di inadempienze verso la famiglia o i minori, ha il potere di:
- Ammonire il genitore non solvente;
- Disporre il risarcimento dei danni a carico del coniuge inadempiente: in questo caso questi verrà sanzionato per un importo che varia da un minimo di 75€ a un massimo di 5.000 euro;
- Imporre a carico del genitore il pagamento delle rate di mutuo, trattandosi di una voce di spesa strumentale alle esigenze cui il mantenimento è finalizzato.
La riduzione dell’assegno di mantenimento
La Cassazione asserisce che se, ad esempio, il mutuo sul tetto coniugale gravasse per intero sul marito, quando la casa è occupata dalla moglie, il magistrato può deliberatamente applicare una riduzione dell’assegno di mantenimento.
Per cui, nei casi del mutuo cointestato tra i due coniugi, il giudice può applicare una rimodulazione dell’assegno, in modo da agevolare l’ex coniuge nel pagamento della propria quota del canone alla banca.
Se a non contribuire al pagamento delle rate bancarie è invece la moglie, facendo così ricadere l’intero onere della spesa sul marito – che vuole scongiurare il pignoramento e l’esproprio abitativo – si può chiedere che venga ridotto l’importo dell’assegno per il mantenimento dei minori.
Naturalmente, prima di ricorrere a suddetti mezzi legali, è cosa opportuna invitare l’ex moglie ad un accordo bonario, nell’interesse e nella tutela dei minori.