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Mutui e sospensione delle rate: cosa fare in caso di calamità come il terremoto

Il sisma che recentemente ha colpito il Centro Italia, ha sconvolto gli animi e le vite di centinaia di famiglie. Oltre al naturale sostegno emotivo che porgiamo alle persone colpite, tentiamo anche di fornire qualche consiglio pratico sulle agevolazioni messe a disposizione dallo Stato in caso di calamità naturali. In particolare poniamo attenzione sulla sospensione delle rate dei mutui, argomento vagliato e regolamentato dall’ultimo decreto del Governo.

Il decreto n. 388 del 26 Agosto 2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 Agosto 2016 concerne i primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti il sisma avvenuto nelle regioni Lazio, Umbria, Marche ed Abruzzo il 24 Agosto scorso. Le linee guida sulla sospensione dei mutui sono inserite nell’art. 7 del suddetto decreto. I soggetti interessati sono tutti i residenti o gli aventi sede legale nei comuni colpiti dal sisma del 24 Agosto. Essendo il terremoto un evento che può essere considerato causa di forza maggiore (come sancisce il Codice Civile), è consentita la sospensione del pagamento delle rate dei mutui.

Chi sono i soggetti e come fare per richiedere la sospensione delle rate del mutuo

I titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente (siano essi utilizzati a scopo abitativo o commerciale) hanno il diritto di chiedere alle banche o gli istituti di credito una sospensione delle rate degli stessi. Tale sospensione può essere richiesta fino alla ricostruzione, agibilità o abitabilità dell’immobile lesionato e non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza. Nello specifico il richiedente deve presentare un’autocertificazione del danno subito dal sisma e scegliere tra la sospensione dell’intera rata oppure della sola quota capitale.

Le banche o gli intermediari finanziari sono obbligati a comunicare (entro un mese dall’emissione dell’ordinanza) la possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando le tempistiche di rimborso e i costi dei pagamenti sospesi. I calcoli devono essere effettuati in base a quanto previsto dall’Accordo del 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, indicando anche il termine, non inferiore a trenta giorni, per l’esercizio di tale facoltà. Qualora la Banca o l’Intermediario  omettesse di fornire queste informazioni nei tempi e nelle modalità previste, il mutuatario può usufruire della sospensione delle rate fino al 31 Gennaio 2017 senza spese ed oneri aggiuntivi. La sospensione è valida per tutte le rate in scadenza entro questa stessa data.

Altre agevolazioni previste dal decreto legge

Oltre le agevolazioni riguardanti i mutui meritano di essere menzionati i contributi previsti per l’autonoma sistemazione. Le famiglie la cui abitazione principale e continuativa sia stata distrutta o resa inagibile possono usufruire, su richiesta, di un contributo di autonoma sistemazione pari ad un massimo di € 600 mensili e comunque nel limite di € 200 per singolo componente del nucleo familiare. In caso di nucleo composto da una sola unità il contributo si eleva a 300 euro. Per i nuclei familiari composti da persone maggiori di 65 anni, portatori di handicap o disabili è concesso un ulteriore contributo di 200 euro per ognuno di tali soggetti, anche oltre il limite di 600 euro.

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