La cessione del quinto di stipendio è una modalità di prestito addebitata direttamente sulla busta paga del contraente.
Cosa accade però nel caso in cui la busta paga è oggetto di una riduzione o viene congelata perché la dipendente si trova in aspettativa per gravidanza o maternità?
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Le linee guida del congedo per maternità
Per ottemperare alle mutate condizioni – di ordine economico ed organizzativo – delle neomamme, sono state ideate tre diverse fasce di congedo temporaneo:
- un congedo obbligatorio.
Questa formula ha la durata di 5 mesi, frangente in cui lo stipendio corrisponde all’80% della mensilità precedente.
Molti contratti prevedono però che il mancante 20% debba essere integrata dal Datore di lavoro.
Solitamente la maternità obbligatoria riguarda i due mesi precedenti il parto e i tre successivi ad esso, ma la partoriente ha facoltà di spostare in avanti di un mese la decorrenza. - un frangente facoltativo a stipendio ridotto.
Questa modalità è successiva al congedo obbligatorio e ha durata massima di 6 mesi; in questo periodo lo stipendio corrisposto dall’INPS è pari al 30%. E’ possibile non fruire di questo congedo durante il puerperio ma entro i primi otto anni di età del bambino. - periodo facoltativo non retribuito: oltre al congedo facoltativo la neo-mamma può infatti richiedere un ulteriore periodo di aspettativa (di 6 mesi) non retribuito: in tal modo conserva il posto di lavoro ma non ha accesso allo stipendio, neanche in forma ridotta.
- maternità anticipata.
Questa formula può essere richiesta nei primi 7 mesi di gestazione durante una gravidanza a rischio, ad esempio per via di patologie familiari o problematiche legate alla gestazione.
Le condizioni per l’accesso alla cessione del quinto
Le società finanziarie non concedono il prestito durante il periodo di gravidanza.
Questo per una forma id autotutela dell’istituto di credito: è infatti elevata la possibilità che la dipendente richieda un periodo di congedo facoltativo in cui la rata non può essere addebitata e debba essere ripianificato nelle successive mensilità.
Per poter richiedere il prestito occorre dimostrare di essere rientrate in servizio o farlo nel periodo antecedente il congedo.
Maternità e cessione del quinto
Se la persona che sta beneficiando di un congedo di maternità ha precedentemente contratto una forma di vincolo con un ente bancario, la rata continuerà ad essere addebitata.
La normativa sulla cessione del quinto prevede che se lo stipendio si riduce di oltre il 30%, la rata di prestito deve essere rimodulata in proporzione, oppure temporaneamente sospesa: il piano di ammortamento verrà quindi ripianificato.
Il piano di ammortamento viene dunque semplicemente traslato in avanti in funzione del numero di rate non pagate: al termine del mutuo verranno addebitati gli interessi di mora da corrispondere.
Questo accade dal momento che lo stipendio, seppur scorporato del 20%, continua ad essere versato dal datore di Lavoro.
A conclusione del periodo di maternità, quando la neomamma ritorna a fruire del proprio stipendio a pieno regime, l’addebito della rata tornerà alla sua usuale modalità.
Valutazioni e considerazioni finali
La cessione del quinto applicata sullo stipendio non incide dunque sul congedo per maternità: se si sceglie di aggiungere un periodo di maternità facoltativa, o qualora la defalcazione dello stipendio sia consistente (oltre il 30% della busta paga media precedente) la rata verrà semplicemente sospesa e riprogrammata ad una nuova scadenza.
Il ritardo dovuto alla sospensione della rata verrà reintegrato in coda al mutuo, al compimento del piano di ammortamento.