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I benefici del credito d’imposta con l’Art Bonus

Mentre è in arrivo un miliardo di euro per la cultura del Fondo Sviluppo e Coesione 2014 – 2020 per realizzare 33 interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e di potenziamento del turismo culturale, buone notizie giungono anche da un altro settore, l’Art Bonus. La legge di stabilità 2016 lo  ha infatti stabilizzato e reso permanente: si tratta dell’agevolazione fiscale al 65% per le erogazioni liberali a sostegno della cultura.

Siamo tutti Mecenati

Il progetto permette a tutti di diventare veri e propri Mecenati di nuova concezione: oggi, coloro che hanno aderito al progetto, sono oltre 2.500, per una elargizione di denaro maggiore a 63 milioni di euro. Si tratta in buona parte di cittadini privati, circa 1.300, che danno in tal modo l’idea di tenerci, e non poco, alla nostra identità culturale.

Dopo un primo periodo di ‘sperimentazione’, ha sottolineato anche il ministro dei beni e delle attività culturali Dario Franceschini (beniculturali.it), l’Art Bonus si conferma quale strumento strategico per lo sviluppo del mecenatismo culturale e va a regime.

Ma quali sono le erogazioni liberali che danno diritto al credito?

Devono riguardare gli anni di imposta a partire dal 2014 e devono essere riferiti a interventi dimanutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici. Ma non solo: possono sostenere istituti e luoghi della cultura pubblici, come musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali. Inoltre, sono coinvolti anche fondazioni lirico-sinfoniche e teatri di tradizione (in questo caso le agevolazioni previste si applicano per le erogazioni a partire dal 2015) e si è in attesa di vedere dedicata una voce in tal senso pure per i giardini storici.

Nel progetto sono compresi persino la realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti, di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgano esclusivamente attività nello spettacolo.

Quali limiti per i soggetti che effettuano le erogazioni liberali?

Per le persone fisiche ed enti che non svolgono attività commerciale (dipendenti, pensionati, professionisti), il credito d’imposta è riconosciuto nel limite del 15% del reddito imponibile.

Per i soggetti titolari di reddito d’impresa (società e ditte individuali) ed enti non commerciali che esercitano anche attività commerciale il credito d’imposta è invece riconosciuto nel limite del 5 per mille dei ricavi annui.

Come viene fruito il credito?

Il credito d’imposta maturato va ripartito in tre quote annuali di pari importo. Nel sito artbonus.gov.it si legge: “Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, il riferimento alla ripartizione “in tre quote annuali di pari importo” deve intendersi in concreto riferito ai tre periodi d’imposta di utilizzo del credito”.

Sono poi previste modalità di fruizione differenziate, in relazione alla qualifica del soggetto che effettua le erogazioni liberali. Ad esempio: per i soggetti titolari di reddito d’impresa il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione: mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/97 o a scomputo dei versamenti dovuti.

E ancora, si specifica: l’utilizzo in compensazione, che può avvenire nei limiti di un terzo della quota maturata, decorrerà dal 1° giorno del periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali; la quota corrispondente ad un terzo del credito d’imposta maturato costituisce, per ciascuno dei tre periodi d’imposta di utilizzo in compensazione, il limite massimo di fruibilità del credito; in caso di mancato utilizzo in tutto o in parte di tale importo nei predetti limiti, l’ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi d’imposta successivi, secondo le modalità proprie del credito.

Per le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciali, invece, c’è la possibilità di fruire del credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi. Ciò significa che tali soggetti inizieranno a fruire della prima quota annuale del credito d’imposta (nella misura di un terzo dell’importo maturato) nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata effettuata l’erogazione liberale, ai fini del versamento delle imposte sui redditi e la quota annuale non utilizzata può essere riportata in avanti nelle dichiarazioni dei periodi d’imposta successivi, senza alcun limite temporale.

Un esempio

Per una persona fisica, quindi soggetta ad imposta IRPEF, che nel 2014 presenti un reddito imponibile pari a 100.000 Euro; il credito d’imposta massimo maturato nel 2014 sarebbe pari a 100.000*15%=15.000 Euro e quindi le erogazioni liberali agevolabili sarebbero al massimo pari a 15.000/65%=23.077 Euro. Il bonus fiscale, pari ad Euro 15.000, sarà da scontare in tre rate annue (5.000) direttamente dall’Irpef a partire dalla dichiarazione dell’anno di riferimento di effettuazione delle erogazioni liberali L’esborso finanziario netto nell’arco dei tre anni di utilizzo del credito d’imposta sarebbe pari a 23.077-15.000=8.077 Euro, ossia circa il 35% delle erogazioni effettuate.

 Tutto ciò come disegna il regime fiscale?

Il credito d’imposta in esame non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionali e comunali; né concorre alla determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP; non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal reddito d’impresa, ai sensi dell’art. 61 del TUIR; non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito d’impresa, ai sensi dell’art. 109 co. 5 del TUIR.

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