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Decreto mutui: le garanzie per i richiedenti

Il 20 aprile 2016 è stato finalmente varato il decreto mutui da parte del governo Renzi, che ha messo in atto la direttiva europea sui “contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali“: in buona sostanza la Ue ha deciso di fornire ai consumatori che sottoscrivono contratti di credito relativi a beni immobili una serie di garanzie e tutele che vanno ad aumentare il livello di protezione per i contraenti. Gli esperti ritengono che l’introduzione di queste norme in Italia, in combinazione con la politica espansiva promossa dalla BCE, rafforzerà ulteriormente la ripresa del mercato dei mutui che già si registra dall’inizio del 2016.

Applicazione delle norme

Nello specifico le norme recepite dal decreto legislativo chiariscono innanzitutto l’ambito di applicazione delle suddette tutele, che riguardano i mutui aventi come oggetto la concessione di credito garantito da ipoteca su un immobile residenziale, e i mutui finalizzati all’acquisto o la conservazione del diritto di proprietà su un terreno o un immobile edificato o già progettato. Inoltre le norme individuano i canoni di comportamento per finanziatori e intermediari del credito che offrono contratti ai consumatori, ed essi possono essere riassunti in canoni di diligenza, correttezza, trasparenza e attenzione ai diritti e agli interessi dei consumatori.

Garanzie per i consumatori

Diverse sono le garanzie a tutela dei consumatori introdotte nel decreto: ad esempio sono state inserite norme che aiutano i consumatori in difficoltà nel pagamento delle rate mensili, attraverso il ruolo riservato alla Banca d’Italia,che secondo le disposizioni di legge deve avere particolare riguardo nei confronti dei consumatori che versano in stato di bisogno o di debolezza, in aggiunta agli obblighi informativi e di correttezza dell’ente finanziatore. Prevista poi una clausola, al momento della stipula del contratto, per cui, in caso di inadempienza del debitore, la restituzione o il trasferimento del bene dato in garanzia o i proventi della vendita del bene stesso portino all’estinzione dell’intero debito, anche se il valore del bene immobile restituito o i proventi siano inferiori al debito residuo; se invece essi risultano superiori al debito residuo, il consumatore ha diritto all’eccedenza. L’assenso del consumatore riguardo il trasferimento della proprietà dell’immobile in caso di inadempimento è applicabile solo ai futuri contratti.

Per chi volesse sottoscrivere tale clausola, che è facoltativa, è prevista l’assistenza obbligatoria di un consulente, e affinché vi sia inadempienza le rate mensili non pagate devono essere 18, e non più 7 come recitava la prima versione del decreto, suscitando le proteste dell’opinione pubblica.

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