Il 9 gennaio 2017 è entrato ufficialmente in vigore una nuova figura giuridica, l’Arbitro delle controversie finanziarie, che rappresenta un’alternativa alle vie legali che possono praticare i piccoli e medi risparmiatori, a costo zero e con possibilità di dirimere le questioni in tempi ragionevolmente più rapidi. L‘Arbitro delle controversie finanziarie è stato istituito presso la Consob, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa che ha lo scopo di vigilare sull’andamento dei mercati finanziari e tutelarne la correttezza, e grazie ad esso si dà finalmente applicazione pratica a una direttiva europea a cui finora l’Italia non si era adeguata. Vediamo insieme come funziona l’Arbitro delle controversie finanziarie a cui si possono rivolgere i risparmiatori italiani.
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Che cos’è l’Arbitro delle controversie finanziarie
Quando parliamo di Arbitro delle controversie finanziarie ci riferiamo ad un organismo collegiale a cui poter sottoporre le controversie fino ad un importo massimo di 500mila euro relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza a cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori. L’Italia si adegua dunque alla direttiva della Commissione Europea che aveva approvato già da tempo il regolamento del nuovo Arbitro, noto anche con l’acronimo Acf, attraverso la delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.
Come funziona l’Acf
Come funziona l’Acf? Innanzitutto rispetto alle normali vie legali i tempi si accorciano sensibilmente: le decisioni infatti dovranno essere prese dall’organismo collegiale entro il termine massimo di 90 giorni e i rimborsi, una volta deliberati, saranno erogati in tempi brevi, secondo quanto stabilito dalla normativa. L’aspetto fondamentale da sottolineare è che, come per l’Arbitro bancario finanziario (Abf), istituito in precedenza presso la Banca d’Italia, anche questo nuovo Arbitro presso la Consob prevede l’adesione obbligatoria degli intermediari finanziari, ed è confermata quella che tecnicamente viene definita la natura cogente delle decisioni prese dall’organismo: questo vuol dire che gli intermediari non possono opporsi alle decisioni né chiedere rinvii, ma se vengono stabiliti rimborsi dovranno solo procedere con rapidità alla loro erogazione. Ricordiamo ancora una volta che il ricorso all’Arbitro è totalmente gratuito.
Quali controversie sottoporre
Abbiamo detto che l’importo massimo per le controversie da sottoporre all’Acf è di 500mila euro, ora vediamo più in dettaglio quali sono i temi ammessi: essi sono tutti quelli relativi alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori, tanto nella prestazione dei servizi di investimento, quanto gestione collettiva del risparmio. Inoltre potranno essere presentate anche controversie che riguardano i gestori dei portali di “equity crowdfunding“, data la crescente presenza sul mercato della cosiddetta finanza innovativa. Tutto l’iter della gestione del ricorso viene effettuata attraverso una procedura telematica, ma entro i prossimi due anni sarà possibile inviare i ricorsi ancora in formato cartaceo.
Cosa succede se l’intermediario non paga?
La procedura come ogni forma di arbitrato prevede il pieno contraddittorio tra le parti, con la decisione finale che spetta all’Arbitro: se il ricorso dell’investitore viene accolto in tutto o in parte, l’Arbitro delibera l’obbligo di risarcire danni subiti e spese sostenute, il tutto a carico dell’intermediario. Ma cosa succede se l’intermediario non esegue prontamente la delibera? In base al regolamento approvato non vi è una sanzione economica ma solo di tipo reputazionale, mediante la pubblicazione di tale inadempimento, che rappresenta un marchio infamante che pregiudica seriamente la carriera professionale dell’intermediario. Invece se la decisione dell’Arbitro non soddisfa l’investitore, va ricordato che dalla sua prospettiva la decisione dell’Acf non è vincolante, ed egli può comunque ricorrere all’autorità giudiziaria.