Quando si parla del mutuo casa, tra gli oneri a carico del beneficiario del finanziamento vi è la conservazione delle ricevute di pagamento, in modo tale che il mutuatario possa dimostrare di essere in regola, ed evitare eventualmente che l’istituto di credito possa chiedere di pagare nuovamente somme già versate. Ma cosa fare in caso di smarrimento delle sopracitate ricevute? Rivolgersi all’istituto di credito è una soluzione logica, ma non sempre efficace, perché può capitare che la banca rifiuti di fornire un estratto conto o una dichiarazione di attestazione circa l’assenza di pagamenti arretrati. Come comportarsi allora se poi la medesima banca pretende pagamenti in realtà già avvenuti ma non dimostrabili causa smarrimento? Legali esperti del settore spiegano che esistono due soluzioni per il mutuatario per rimediare allo smarrimento delle ricevute di pagamento.
Testo Unico Bancario
La prima soluzione che si offre al mutuatario è contenuta nel Testo Unico Bancario, in una norma contenuta nel documento secondo cui si certifica il diritto del cliente di ottenere, a proprie spese ed entro un termine non superiore a 90 giorni, copia della documentazione inerente singole operazioni effettuate negli ultimi 10 anni, addebitando al cliente unicamente i costi di produzione di tale documentazione. Secondo quanto prevede la norma, la banca non può opporsi al rilascio di un estratto da cui emerga l’avvenuta estinzione delle singole rate mensili, e tuttavia è possibile ricevere un rifiuto: in questo caso bisogna tramite un avvocato rivolgersi al giudice affinché ordini il rilascio di tale certificazione.
Prescrizione
L’altra strada che può intraprendere il mutuatario in caso di smarrimento delle ricevute è quella di affidarsi alla prescrizione: in base alla norma del codice civile, un istituto di credito non può chiedere nuovamente il pagamento di rate del mutuo trascorsi cinque anni. Tale termine decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovvero dalla loro singola scadenza: per essere più chiari, significa che non c’è un termine unico per tutto il mutuo, ma ogni rata ha un’autonoma prescrizione entro cinque anni a partire dalla rispettiva scadenza. Durante questo arco di tempo, la banca può in ogni caso interrompere il termine di prescrizione con una semplice lettera raccomandata di messa in mora, e in questo caso il termine inizia a decorrere da capo: ma se l’istituto non ha chiesto il pagamento delle rate del mutuo degli ultimi cinque anni, il cliente che abbia perso le relative ricevute di pagamento può essere tranquillo, poiché tali somme non potranno più essere contestate. E se mai la banca avanzasse pretese, sarebbe sufficiente per il cliente far rilevare l’intervenuta prescrizione, anche senza avere più con sé le ricevute di pagamento.
Come funziona in caso di ipoteca
Gli esperti presentano un’altra fattispecie che si verifica in caso di iscrizione di un’ipoteca sulla casa del mutuatario: la durata degli effetti dell’ipoteca sono pari a venti anni massimo, oppure deve essere calcolata basandosi sul numero di anni a cui è stata limitata l’iscrizione, ad esempio 10 o 15 anni. Oltrepassato questo termine, l’ipoteca perde di efficacia, anche nel caso in cui il debito del mutuatario, contratto a garanzia del quale l’ipoteca è stata originariamente iscritta, non sia stato ancora estinto. Tuttavia la banca è obbligata a cancellare l’ipoteca solo se il cliente nel frattempo ha saldato l’intero rimborso dovuto: qui si nasconde una delle situazioni cavillose tipiche della nostra normativa, per cui da un lato l’ipoteca decade automaticamente con il decorso dei 20 anni, con conseguente impossibilità per l’istituto creditore di utilizzarla rivalendosi sui beni del debitore, ma d’altro canto finché l’iscrizione non viene cancellata l’ipoteca continua a sussistere formalmente, comparendo ogni qual volta vengano effettuate per qualsivoglia motivo ispezioni ipotecarie. Ma una sentenza del 1994 la Cassazione ha stabilito che la cancellazione dell’ipoteca resta un atto dovuto, per quanto essa si sia nel frattempo sostanzialmente estinta.