Soprattutto in un periodo di crisi economica può succedere di non riuscire a far fronte regolarmente alle rate del mutuo. La Sospensione Mutuo 2016 viene incontro alle esigenze delle famiglie che si trovano in condizione di difficoltà, consentendo loro di sospendere le rate del mutuo per 12 mesi in caso di licenziamento, giusta causa, cassa integrazione, handicap o decesso. Questa possibilità è prevista dal Fondo di Solidarietà istituito con la Legge n. 244 del 24/12/2007 art. 2, commi 475 e ss. e rifinanziato con il Decreto “Salva Italia”, che ripaga alla banca il tasso di interesse applicato sul mutuo. Il 31 marzo 2015, inoltre, è stata firmata la proroga della sospensione per 12 mesi anche per il 2016 e per il 2017, in base ad un accordo tra Abi e associazioni dei consumatori.
Le rate in scadenza nel triennio 2015 – 2016 – 2017 possono essere sospese per un massimo di 12 mesi, contro i 18 previsti nel triennio precedente.
Sospensione del mutuo, i requisiti per beneficiarne
Le persone e le famiglie che si trovano in difficoltà possono richiedere, entro il 31 dicembre 2017, la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale per finanziamenti di durata superiore ai 24 mesi. Bisogna trovarsi in una delle seguenti situazioni:
- perdita del lavoro a tempo determinato o indeterminato (in questo caso dovrà essere presetato il provvedimento di licenziamento)
- sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per almeno 30 giorni, anche in attesa dell’emanazione di provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito
- handicap grave o condizione di non autosufficienza certificata dalla Asl
- morte del titolare del mutuo; in questo caso può richiedere la sospensione della rata il cointestatario o l’erede
Altri requisiti necessari per accedere a questa misura sono:
- essere titolari di un contratto di mutuo su un’abitazione utilizzata come prima casa
- non avere un indicatore ISEE superiore a 30.000 euro
- il mutuo non deve essere di importo superiore ai 250.000 euro e deve essere in pagamento da almeno un anno al momento della presentazione della domanda
In ogni caso non bisogna risultare soggetti non pagatori delle rate per un periodo superiore ai 90 giorni consecutivi; in tal caso i mesi in cui non è stata pagata la rata del mutuo verranno conteggiati nei 12 mesi complessivi di sospensione.
Sospensione della rata, quali sono le tempistiche?
Il titolare di un mutuo che si trova in difficoltà e intende richiedere la sospensione delle rate per un periodo di tempo deve presentare l’apposita domanda allegando tutta la documentazione necessaria per poter verificare i suoi requisiti. Da quel momento, in genere, la banca entro dieci giorni lavorativi invia tutta la documentazione a Consap, che a sua volta ha 15 giorni lavorativi per decidere e comunicare alla banca l’accettazione o meno della domanda di sospensione della rata. A questo punto la banca comunica l’esito della procedura al titolare del mutuo e, in caso di accettazione della domanda, questo ottiene la sospensione della rata in circa 25 giorni lavorativi.
Tutta questa procedura non necessita di perizie o commissioni e quindi non dovrebbe comportare alcun costo per il richiedente.
Come si presenta la richiesta di sospensione della rata e i documenti necessari
Quando si decide di presentare la propria richiesta per sospendere temporaneamente le rate del mutuo, la prima cosa da fare è recarsi presso la banca che ha erogato il mutuo, compilare l’apposito modulo e allegare tutta la documentazione richiesta; una risposta, positiva o negativa, dovrebbe arrivare nel giro di circa 20 giorni lavorativi.
Il modulo, ovvero una Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione di Atto di Notorietà, va compilato inserendo i seguenti dati:
- i dati del titolare del mutuo, quindi nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale;
– la causa per cui si richiede la sospensione della rata, quindi dichiarando di avere i requisiti richiesti per accedere al Fondo di Solidarietà - dichiarare di non aver beneficiato di altre forme di agevolazione per il mutuo come la sospensione dell’ammortamento del mutuo o agevolazioni pubbliche.
Alla domanda vanno allegati un documento di identità, la certificazione ISEE che attesti un reddito del nucleo famigliare non superiore ai 30.000 euro ed eventualmente un documento che attesti la fine del rapporto di lavoro oppure le condizioni di handicap grave o di non autosufficienza del titolare del mutuo.