Con il decreto legge n°59 del 2016, il cosiddetto decreto banche, le modalità di pignoramento diventano ancora più veloci. Sono state delineate delle misure in grado di accelerare il processo di recupero crediti e soprattutto sono state introdotte nuove forme di garanzia per quanto concerne i mutui.
In particolar modo è stato stabilito il numero massimo di aste affinchè la procedura venga chiusa dal giudice e sono state apportate delle modifiche al contenuto dell’atto di pignoramento.
Scopo principale del decreto è offrire maggiori garanzie grazie alla riduzione dei tempi di pignoramento che, essendo stati fino ad oggi infiniti, comportavano un ribasso eccessivo del valore dell’immobile pignorato.
Di seguito le principali modifiche apportate dal nuovo decreto legislativo.
Decreto atto pignoramento: un contenuto tutto nuovo
L’articolo 615 del codice processuale civile ha stabilito che se il giudice dà il via libera alla vendita o all’assegnazione del bene pignorato, il debitore non ha possibilità di opporsi all’atto di esecuzione, tranne se dimostra di non essersi potuto opporre per una “causa a lui non imputabile“.
Per questo motivo, all’interno dell’atto di pignoramento dovranno essere ben specificati i termini entro i quali il debitore può decidere di opporsi in base a quanto stabilito dagli articoli 530, 552 e 569 e che l’opposizione è ammessa nei casi in cui “sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile”.
Pignoramento: massimo 3 aste
Il decreto banche ha ridotto i tempi delle procedure esecutive immobiliari e modificato le procedure per il pignoramento di case, appartamenti e ogni tipo di immobile.
Prima del decreto i pignoramenti immobiliari sono stati caratterizzati da un gran numero di aste, in quanto si cercava di abbassare il prezzo di vendita del bene, causando un gran numero di svantaggi sia al debitore che al creditore. Quest’ultimo, infatti, non poteva rientrare nelle spese sostenute per colpa della svalutazione del valore dell’immobile, invece il debitore non poteva riuscire a eliminare la morosità a causa dell’esproprio della propria casa.
Grazie al decreto legge n°59 del 2016 la situazione è molto differente e risulta molto più facile togliere il pignoramento o l’ipoteca dall’immobile. Se non si riesce a vendere l’immobile pignorato entro la terza asta, infatti, la procedura viene chiusa e il debitore ritorna ad essere proprietario del bene che era stato espropriato. Bisogna tuttavia sapere che il giudice può indire una quarta asta quando il terzo tentativo di vendita non ha permesso di assegnare l’immobile o ancor peggio in caso di disertamento. Se si arriva alla quarta asta, il giudice può decidere di fissare un prezzo di vendita base inferiore rispetto a quello proposto in precedenza, senza comunque scendere oltre il limite della metà del valore della casa.
Portale delle vendite pubbliche
Questa riforma prevede inoltre che le persone interessate ad acquistare l’immobile possano visionare quest’ultimo entro 7 giorni dalla richiesta, che deve essere effettuata sul portale delle vendite pubbliche.
Il creditore può anche decidere di partecipare all’asta indicando un’altra persona, non presente alla procedura, come acquirente effettivo. Di seguito la norma specifica che definisce quanto scritto:
“Il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo deve dichiarare in cancelleria, nei cinque giorni dalla pronuncia in udienza del provvedimento di assegnazione ovvero dalla comunicazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l’immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore.”