Comprare casa attraverso leasing immobiliare è un’opzione di finanziamento sempre più frequente, a maggior ragione scelta dagli acquirenti dopo che la Legge di Stabilità 2016 ha esteso anche alle persone fisiche questa possibilità, introducendo una serie di agevolazioni fiscali per chi desidera comprare la prima abitazione. Tuttavia per chi si avvicina adesso a questo mondo è facile esser preda di dubbi e domande: proviamo a rispondere in maniera sintetica alle principali questioni legate al tema, illustrando le cose che bisogna sapere sul leasing casa prima di decidere se scegliere o meno questa modalità di acquisto.
Proprietà e modalità di acquisto
Nel contratto di leasing finanziario prima casa, è la società di leasing ad essere proprietaria dell’immobile fino a che l’utilizzatore non eserciti l’opzione finale di acquisto: questa opzione non è obbligatoria, e in caso l’utilizzatore decida di non esercitarla, l’immobile deve essere restituito alla società. In caso di mancato pagamento dei canoni di leasing, può essere avviato dalla società concedente un procedimento per convalida di sfratto come per le locazioni ordinarie.
Detrazioni fiscali
Il requisito principale richiesto per il riconoscimento delle detrazioni IRPEF è che il reddito complessivo dell’utilizzatore non sia superiore a 55mila euro su base annua, subordinatamente entrano in gioco età e non titolarità di diritti di proprietà riguardanti altri immobili abitativi.
I requisiti per il singolo o la coppia che vogliono usufruire specificamente delle agevolazioni previste per la prima casa sono invece un’età inferiore a 35 anni e un reddito complessivo non superiore a 55mila euro, e tali condizioni devono essere soddisfatte esclusivamente al momento della stipula del contratto di leasing: dunque gli accordi restano assolutamente validi qualora tali requisiti vengano superati prima del 31 dicembre 2020. In caso di una coppia si considera il reddito complessivo per singola persona, e le agevolazioni vengono ridotte al 50 per cento, salvo il caso in cui il coniuge sia a carico del partner: ognuno può detrarre il 19 per cento del canone leasing con un limite massimo di 4mila euro, che diventa il 19 per cento con un limite massimo di 10mila euro al momento del riscatto. Va inoltre ricordato che sul contratto di leasing, al contrario del mutuo, non si deve pagare alcuna imposta sostituiva.
Di tali agevolazioni fiscali previste nella Legge di Stabilità 2016, va ricordata la distinzione tra quelle che prescindono dalle caratteristiche oggettive dell’abitazione, e pertanto si possono applicare anche a immobili censiti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altri tipi di detrazioni che riguardano esclusivamente l’acquisto leasing prima casa, il registro all’1,5 per cento, e che dunque non possono essere estese a immobili censiti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Riassumendo, il leasing immobiliare può essere stipulato da qualsiasi persona fisica a prescindere dalla età, dal reddito e dalla proprietà di altri immobili abitativi. Per usufruire delle agevolazioni fiscali introdotte nella Legge di Stabilità 2016 bisogna invece tenere conto di questi aspetti:
- Detrazioni IRPEF per soggetti con reddito inferiore a 55mila euro e non titolari dei diritti di proprietà su altri immobili abitativi, variabili per età maggiore o minore di 35 anni
- Agevolazioni prima casa solo per abitazioni diverse da quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e solo per chi possieda i requisiti soggettivi per accedere (reddito, età under 35, non titolarità su altri immobili)
Tasse
In caso di leasing prima casa chi paga le tasse IMU, TASI e TARI? La legge prevede che queste siano a carico dell’utilizzatore e non del concedente proprietario, tuttavia se egli utilizza direttamente l’abitazione come propria dimora abituale, non sarà tenuto al pagamento né dell’IMU né della TASI, in quanto la normativa prevede l’esenzione dal pagamento degli immobili destinati ad abitazione principale dei titolari. Sono escluse da tale esenzione le abitazioni censite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.