Home > Prestiti Casa

Rinegoziazione mutuo: cosa modifica e come richiederla

La rinegoziazione del mutuo è un’operazione bancaria che permette di apportare delle modifiche ai termini contrattuali iniziali di un mutuo ipotecario. Tale eventualità può essere richiesta dallo stesso mutuatario, per motivazioni economiche, oppure può essere proposta dallo stesso istituto di credito che cerca di trattenere il cliente rispondendo con una rinegoziazione ad una richiesta di surroga.  Quest’ultima operazione prevede, infatti, lo spostamento senza alcuna spesa del contratto di mutuo presso un’altra banca, a condizione più vantaggiose per il richiedente. In entrambi i casi lo scopo è, per entrambe le parti contrattuali, migliorare la pianificazione e quindi la restituzione della somma di denaro richiesta seguendo le proprie necessità e i le proprie condizioni economiche.

E’ bene sottolineare che in caso di mutui con tassi eccessivamente onerosi la rinegoziazione non è l’unica ipotesi adottabile; si potrebbe pensare, infatti, ad una sostituzione del mutuo stesso. Approfondiamo qui l’aspetto della rinegoziazione.

Cosa è nei dettagli e cosa modifica

La rinegoziazione è un’ operazione bancaria stabilita nel Decreto Bersani del 2007 il quale ha previsto la possibilità di variare, senza spese aggiuntive, le condizioni contrattuali del mutuo in corso. Questa  possibilità è prevista sia su richiesta della parte creditrice che su richiesta della parte debitrice. Il tutto può avvenire senza presenza di un notaio con una semplice scrittura privata, anche non autenticata. Con quest’azione si possono modificare durata, tasso d’interesse ed eventuali intestatari del mutuo stesso, oltre che condizioni collaterali quali le modalità di pagamento, le spese di incasso rata e le spese di istruttoria.

Si tratta di una eventualità vantaggiosa, soprattutto considerando lo scenario economico finanziario degli ultimi periodi, che va a riequilibrare gli interessi di entrambe le parti contrattuali senza il bisogno di dover trasferire il mutuo presso una nuova banca. Nello specifico i dettagli e le caratteristiche di questo termine finanziario sono reperibili nel decreto legge n.93 del 29 maggio 2008, che ha successivamente portato alla stesura di una Convenzione tra L’Associazione Bancaria Italiana ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze che ha reso obbligatoria la rinegoziazione a favore del cliente.

La rinegoziazione, come dice lo stesso termine, è un cambiamento dei termini contrattuali previsti alla stipula di un mutuo. È possibile cambiare tutto, sempre ovviamente in accordo con l’istituto bancario: dalla durata, alla tipologia. Chiedendo la rinegoziazione si può, infatti, chiedere di ridurre o allungare la durata del contratto.  Ad esempio si può scegliere di diluire nel tempo le rate, diminuendo l’importo di una singola rata mensile. È altresì possibile apportare modifiche alla tipologia di mutuo, ossia variando il tasso di interesse. Decisione potenzialmente utile nella continua fluttuazione del mercato del denaro. In questo caso la scelta cadrà tendenzialmente verso un tasso fisso ma non si esclude l’attuazione di un tasso con cap o rata costante. Infine gli stessi parametri legati all’indicizzazione possono essere oggetto di modifica attraverso la rinegoziazione: si può così scegliere un tasso Euribor a sei mesi evitando quello ad un mese; oppure una riduzione dello spread.

Come richiedere la rinegoziazione

Come anticipato in apertura, la rinegoziazione è uno strumento bancario che può portare vantaggi ad entrambe le parti contrattuali. Da una parte l’istituto bancario può rispondere con questo proposta aduna richiesta di surroga da parte del debitore. In questo caso la banca agisce nel proprio interesse ai fini di trattenere un cliente proponendo un cambiamento vantaggioso a fronte del trasloco del mutuo presso altra banca.

Dall’altra parte abbiamo la richiesta che proviene direttamente dal cliente debitore, che in determinate condizioni economiche necessita di condizioni più vantaggiose ad affrontabili. In questo caso la richiesta deve avvenire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, alla quale per legge la banca è tenuta a rispondere.  Nel momento in cui la rinegoziazione porti ad una differenza tra l’importo della rata originaria e l’importo stabilito a seguito dell’operazione, il saldo positivo sarà attribuito a credito del mutuatario.

Articoli interessanti

Top