Precisiamo prima di tutto che il prestito vitalizio ipotecario è un prodotto creditizio a lungo termine, i beneficiari sono quelle persone ultrasessantenni che possiedono una proprietà immobiliare residenziale, al quale hanno accesso a un prestito di una determinata somma pattuita con la banca o con qualche altro intermediario finanziario. La somma dev’essere restituita successivamente alla morte del beneficiario, o tramite gli eredi o tramite l’escussione.
In breve il prestito vitalizio ipotecario è una possibilità per ottenere del capitale liquido dalla propria abitazione (o comunque anche da un altro immobile residenziale di proprietà) in età avanzata. Il capitale come detto in precedenza, verrà poi restituito dopo la morte del beneficiario o del proprio coniuge o convivente che sia.
Le caratteristiche del prestito vitalizio ipotecario
Questa particolare tipologia di prestito nasce in Gran Bretagna alla fine degli anni novanta del XX secolo col nome di “ lifetime mortgage ” o “equity release ” (e di “ reverse mortgage ” negli Stati Uniti). In Italia è stato introdotto precisamente nel 2005 dal comma 12° dell’art. 11- quaterdecies del Decreto-Legge n° 203 di quell’anno, convertito in Legge n° 248 del 2005.
E’ importante sottolineare che l’ipoteca può essere fatta solamente sull’immobile residenziale, cioè su quei beni che sono destinati ad essere utilizzati come abitazione civile, o che siano pertinenti ad essa. L’applicazione del prestito vitalizio ipotecario non ha avuto molto successo nella pratica, questo perchè nella norma sopra indicata, mancava una disciplina che è stata introdotta successivamente col Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n° 226 del 2015, entrato in vigore il 2 Marzo 2016.
Sta di fatto che la norma è chiara, e il prestito può dev’essere concesso da banche o intermediari finanziari regolarmente iscritti nell’Albo tenuto dalla Banca d’Italia previsto dall’art. 106 del Testo Unico Bancario (TUB) contenuto nel Decreto Legislativo n° 385 del 1993, e devono garantire un finanziamento a medio e lungo termine possedendo come garanzia, l’ipoteca di primo grado su un immobile residenziale di proprietà del soggetto finanziato, con capitalizzazione annuale di interessi e di spese, che sia idoneo a persone fisiche con età superiore a 60 anni compiuti.
E’ bene far presente che il rimborso può essere chiesto agli eredi in un’unica soluzione, solamente alla morte del soggetto finanziato, cioè al debitore non appena gli vengono trasferiti in tutto in parte le proprietà o altri diritti reali o personali di godimento sull’immobile dato in garanzia, o anche nel caso in cui si compiano atti che ne riducano considerevolmente il valore.
Anche se la legge non lo comunica in modo esplicito, è ovvio che il finanziatore prima di concedere il denaro al richiedente tramite il prestito vitalizio ipotecario, faccia fare una stima sul valore dell’immobile da un perito. Bisogna anche analizzare il caso in cui il richiedente da finanziare risulta coniugato o convivente “more uxorio” da almeno cinque anni, in questo caso il contratto per legge dovrà essere firmato da entrambi anche se la proprietà risulta solamente ad uno di essi, ovviamente entrambi i coniugi devono aver compiuto i 60 anni d’età.