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Prestiti garantiti per studenti universitari: caratteristiche e requisiti

La necessità per i giovani di una formazione universitaria, prima di compiere il proprio ingresso nel mondo del lavoro, spesso si scontra con ostacoli di natura economica non sempre facili da rimuovere, e l’aiuto derivante dalle varie borse di studio non garantisce di per sé la prosecuzione serena di un percorso accademico, anche perché l’erogazione avviene solitamente in tempi ritardati rispetto alla necessità di provvedere alle spese. In aiuto dei giovani studenti vi sono per fortuna i prestiti garantiti, sulla falsariga di quanto avviene in altri Paesi continentali ed extraeuropei, una somma di denaro messa a disposizione in realtà sin dal 2007 attraverso lo strumento del Fondo per il credito ai giovani istituito presso la Presidenza del Consiglio, ma che ha visto ampliare la propria sfera operativa, e relativo impatto sulla vita universitaria degli studenti, soltanto dopo l’approvazione del decreto del 19 novembre 2010. Vediamo quali sono caratteristiche e requisiti per accedere al prestito garantito per studenti universitari.

Modalità di erogazione del finanziamento

Per avanzare la richiesta di prestito bisogna compilare l’apposita domanda con relativa documentazione da presentare presso le filiali delle società di finanziamento aderenti: i finanziamenti, che si riferiscono a corsi e Master universitari, sono cumulabili tra loro fino ad un ammontare massimo di 25.000 euro, erogati in rate annuali di importo non inferiore a 3.000 euro e non superiore ai 5.000 euro. Le rate del finanziamento, successive alla prima, vengono erogate dopo la presentazione al finanziatore dell’attestazione dell’iscrizione alle annualità successive dei corsi, e del superamento di almeno la metà degli esami previsti dal piano di studi relativi agli anni precedenti. Laddove i corsi abbiano durata pluriennale, l’ente finanziatore concede il prestito

per un numero di anni comunque non superiore alla durata legale del corso di laurea, del master e del corso linguistico, o comunque non superiore agli anni residui per l’ultimazione del corso, considerata la sua durata legale, ove la richiesta di ammissione al finanziamento coincida con l’iscrizione ad un anno successivo al primo

Tassi di interesse e condizioni del finanziamento sono stabiliti dai singoli istituti bancari entro i parametri consentiti dall’accordo tra il Dipartimento della Gioventù e l’ABI, il piano di rimborso è da effettuarsi in un periodo di tempo compreso tra i 3 e i 15 anni, e il suo inizio non è previsto prima del trentesimo mese successivo all’erogazione dell’ultima rata del finanziamento. Lo Stato funge da garante e non sono necessarie per i richiedenti garanzie aggiuntive da presentare in sede di domanda. Qui trovate l’elenco dei soggetti finanziatori.

Requisiti di accesso

Possono presentare domanda di accesso al finanziamento garantito dal Fondo per il credito ai giovani i soggetti che abbiano un’età compresa tra i 18 e i 40 anni e che si trovino alternativamente in una delle seguenti situazioni:

  • Iscrizione ad un corso di laurea triennale ovvero specialistica a ciclo unico, in regola con il pagamento delle tasse universitarie e in possesso del diploma di scuola superiore, con un voto pari almeno a 75/100
  • Iscrizione ad un corso di laurea magistrale, in regola con il pagamento delle tasse universitarie e in possesso del diploma di laurea triennale, con una votazione pari almeno a 100/110
  • Iscrizione ad un Master universitario di primo o secondo livello, in regola con il pagamento delle tasse universitarie ed in possesso del diploma di laurea, rispettivamente triennale o specialistica, con una votazione pari almeno a 100/110
  • Iscrizione ad un corso di specializzazione successivo al conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico di medicina e chirurgia, con voto pari almeno a 100/110 e in regola con il pagamento delle tasse universitarie
  • Iscrizione ad un dottorato di ricerca all’estero che, ai fini del riconoscimento in Italia, deve avere una durata legale triennale
  • Iscrizione ad un corso di lingue di durata non inferiore a sei mesi, riconosciuto da un Ente Certificatore

Il cosiddetto Ente Certificatore deve essere qualificato come tale attraverso il Protocollo d’Intesa, o un atto amministrativo comunque denominato, emanato o di cui sia parte una Pubblica Amministrazione. Il diploma di scuola superiore, così come i corsi di laurea triennale, di laurea magistrale, di specializzazione successivo al conseguimento della laurea magistrale o i Master, devono essere conseguiti o tenuti presso università italiane o straniere, pubbliche o private, autorizzate dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MIUR) a rilasciare titoli di studio aventi valore legale in Italia.

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