La Legge n. 388 del 2000 è pensata per favorire lo sviluppo delle Piccole e Medie Imprese (PMI) operanti in ambito ambientale. A partire dal 1 di Settembre 2016 tali imprese potranno presentare domanda al fine di ottenere agevolazioni per i loro investimenti nel loro settore economico di produzione.
La domanda: come presentarla e le disposizioni a cui attenersi
Per una corretta presentazione della domanda, le imprese devono attenersi alle seguenti disposizioni legislative:
- La quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali non è compresa nel reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito (si veda il comma 13 della Legge)
- L’investimento ambientale comprende il costo di acquisto delle strumentazioni necessarie, atte a prevenire, contenere e ripristinare danni causati all’ambiente con esclusione degli investimenti realizzati in attuazione di obbligo spefici di legge (si veda il comma 15)
- Le imprese, per poter usufruire delle agevolazioni richieste, sono obbligate a rappresentare nel bilancio di esercizio gli investimenti ambientali effettuati (come da comma 16)
- Le imprese devono comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro 30 giorni dall’adempimento menzionato nel punto 3, l’avvenuta attuazione degli investimenti ambientali (come sancisce il comma 17)
Per poter comunicare gli investimenti ambientali effettuati oggetto delle agevolazioni si deve consultare il sito web del Ministero dello Sviluppo Economico, dove a partire dal 1° settembre 2016 le imprese interessate possono compilare la domanda. La sottoscrizione della richiesta sarà effettuata tramite lo strumento della firma digitale, insieme al relativo upload per la successiva protocollazione e archiviazione in formato elettronico.
Investimenti ammissibili ed agevolazioni
Gli investimenti ambientali ammissibili dalle piccole e medie imprese, possono riguardare tutti i terreni, i fabbricati, gli impianti, i macchinari, le attrezzature industriali e quelle commerciali ed altri beni necessari a prevenire o ridurre i danni causati all’ambiente. Restano tuttavia esclusi gli interventi realizzati per specifici obblighi di legge.
In particolare, sono ammessi gli investimenti riguardanti ogni impianto adibito a depurare, filtrare o convertire qualsiasi tipo di emissione, interventi sul ciclo produttivo adibite a sostituire o eliminare sostanze inquinanti o nocive per l’ambiente, compresi i rifiuti provenienti dal ciclo produttivo; insonorizzazioni, vasche di contenimento; rimozione di strutture (ad esempio l’eternit); installazione di impianti e sistemi di autoproduzione di energia da fonti rinnovabili (ad esempio impianti idroelettrici, impianti eolici, impianti a biomassa, impianti fotovoltaici, ma anche impianti di cogenerazione o trigenerazione alimentati a gas metano.); interventi per significativi contenimenti energetici del ciclo produttivo. Non rientrano invece tra le spese oggetto di agevolazioni i costi di locazione usufrutto o concessione d’uso poiché non comportano l’acquisto di beni. Al contrario, rientrano negli investimenti ammissibili quelli effettuati tramite un contratto di leasing.
Teniamo infine a ricordare che l’investimento ambientale (poiché non rientra nel reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito) viene portato in deduzione della base imponibile IRES (Imposta sui redditi delle persone fisiche). La detassazione opera esclusivamente ai fini IRES ed IRPEF e non ai fini IRAP (ovvero Imposta Regionale sulle Attività Produttive). La disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per gli investimenti ambientali limita i benefici ottenibili esclusivamente ai costi di investimento supplementari, o sovra costi, necessari per conseguire gli obiettivi di tutela ambientale.