Se sei un imprenditore agricolo che svolge l’attività con carattere di abitualità e professionalità assume la figura di imprenditore, il quale è titolare di partita IVA e deve iscriversi al Registro delle Imprese; la disciplina di riferimento è contenuta all’articolo 2135 del codice civile (modificato nel 2001) definisce in modo chiaro la figura dell’imprenditore agricolo in colui che esercita le attività di coltivazione del fondo e/o selvicoltura e/o allevamento di animali e/o attività connesse. Vediamo in questa guida la legislazione di riferimento che disciplina la figura dell’imprenditore agricolo apicoltore e la modalità di finanziamento dello stesso attraverso il prestito assistito la cambiale agraria.
Contenuti
- 1 Imprenditore agricolo apicoltore: disciplina normativa civilistica
- 2 Legge 313 del 24 dicembre 2004: disciplina specifica avente ad oggetto l’apicoltura
- 3 Cambiale agraria per finanziare l’attività imprenditoriale di apicoltore
- 4 Cambiale agraria: peculiarità e differenza rispetto alle altre tipologie cambiarie
Imprenditore agricolo apicoltore: disciplina normativa civilistica
Prima di affrontare le modalità di avvio e di finanziamento dell’attività imprenditoriale espletata dallo stesso apicoltore, è bene chiarire da subito la disciplina legislativa da applicare, contenuta nel corpus del Codice civile. Il codice civile chiarisce che cosa si debba intendere per coltivazione del fondo,
selvicoltura, e allevamento di animali, esse sono le attività: “dirette alla cura ed allo sviluppo
di un ciclo biologico o di una fase necessari al ciclo stesso, di carattere vegetale o animale,
che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine”.
Le attività connesse vengono poi definite: “le attività, esercitate dal medesimo imprenditore
agricolo, dirette alla manifestazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e
valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del
fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni
o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente
impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del
territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite
dalla legge.”
Legge 313 del 24 dicembre 2004: disciplina specifica avente ad oggetto l’apicoltura
La Legge 313 del 24 dicembre 2004, nel disciplinare in modo organico l’apicoltura, riconduce
espressamente tale attività alle attività agricole: “La conduzione zootecnica delle api denominata “apicoltura“, è considerata a tutti gli effetti attività agricola ai sensi dell’articolo
2135 del codice civile, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno.”.
Sempre la Legge 313/2004 individua, all’articolo 3, tre tipologie di apicoltore:
- l’apicoltore, cioè colui che semplicemente detiene e conduce alveari;
- l’imprenditore apistico, cioè colui che detiene e conduce alveari ai sensi dell’art. 2135
del codice civile, ovvero (richiamando la definizione di “imprenditore” di cui all’art.
2082 del codice civile) chi esercita l’attività agricola di apicoltura “professionalmente”
ovvero non come hobby ma finalizzando l’attività alla produzione o scambio di beni e
servizi; - l’apicoltore professionista, cioè colui che esercita l’apicoltura a titolo principale,
riconducendo tale fattispecie allo IAP (imprenditore agricolo professionale).
Quest’ultima figura, l’apicoltore professionista, per essere tale deve dedicare all’attività
agricola (nella fattispecie l’apicoltura) almeno la metà del proprio tempo di lavoro, e deve
ricavare da tale attività almeno la metà del reddito complessivo di lavoro (esclusi quindi altri
redditi quali quelli di capitale, di fabbricati, ecc.). E’ proprio su questa figura imprenditoriale che concentriamo il discorso in materia di finanziamento assistito dalla cambiale agraria.
Cambiale agraria per finanziare l’attività imprenditoriale di apicoltore
La cambiale agraria si differenzia dalle altre tipologie di cambiali, per il regime fiscale regolato dalla legge n.185/92, art.3, comma 2, lett. c, particolarmente agevolato. Con la cambiale agraria, l’apicoltore può accedere ad un finanziamento concesso dalle banche, a tutti coloro che espletano attività imprenditoriale connesse all’agricoltura. Si possono ottenere anticipi di capitali in conto spese per la produttività agricola, consentendo al cliente lo sconto delle cambiali.
La durata del prestito assistito con rilascio della cambiale agraria non può superare i 12 mesi: non sono necessarie ipoteche su beni immobili e tale forma di finanziamento permette a chi ne fa richiesta di usufruire di tassi di interesse agevolati. Gli istituti di credito eroganti si riservano il diritto di chiedere garanzie alternative, come ad esempio la dichiarazione dei redditi o altre forme di reddito da lavoro e non. Il mancato pagamento delle cambiali permette all’ente creditore di agire tramite azione di protesto nei confronti degli obbligati (primari e di regresso), che rispondono con il proprio patrimonio e beni.
Cambiale agraria: peculiarità e differenza rispetto alle altre tipologie cambiarie
L’imposta di bollo è fissata nella misura pari allo 0,1 per mille mentre per quelle ordinarie si ha un’aliquota del 12 per mille. Oltre a questa sono previste delle spese ricorrenti di accesso al prestito cambializzato che variano a seconda che si tratti di un finanziamento con garanzia cambiaria, oppure con apertura di credito o sconto cambiario. Le spese comprendono:
- le spese di istruttoria;
- i costi di gestione della pratica
- il contributo per la Società di Gestione Fondi per l’Agroalimentare (S.G.F.A) è fissato allo 0,30% per tutte le durate sotto i 18 mesi ed allo 0.50% per tutte le durate sopra i 18 mesi.