Il governo Gentiloni ha dato il via libera per decreto alle norme riguardanti i finanziamenti agevolati ai terremotati, ovvero le istruzioni per il credito d’imposta a favore dei soggetti che abitano e lavorano nelle zone colpite dal sisma, e che hanno subito danni sia al patrimonio privato, quindi ad esempio immobili residenziali, sia alle attività economiche e produttive. Il provvedimento si inserisce nell’ambito delle misure previste dall’articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992 che disciplina l’azione governativa circa le situazioni di emergenza, e che prevede, dopo la prima fase dedicata all’assistenza alla popolazione e ai fabbisogni di prima necessità, ogni tipo di azione volta al risanamento del patrimonio, pubblico e privato, e al ripristino delle attività economiche e produttive che hanno subito danni.
Cosa prevede il credito d’imposta
Il credito d’imposta prevede che il soggetto beneficiario colpito dal sisma possa utilizzare questa somma ricevuta per corrispondere le rate di rimborso, una cifra pari all’importo della banca più gli interessi dovuti e le spese di gestione strettamente necessarie. Il provvedimento prevede inoltre che a propria volta l’istituto di credito usi in compensazione il credito attraverso il modello F24, e per favorirne la diffusione ai massimi livelli l’Agenzia delle Entrate ha annullato l’applicazione dei limiti di compensabilità previsti dalle norme in vigore. In questo modo anche chi ha un reddito molto basso potrà godere dell’agevolazione.
Come funziona la compensazione
Una volta che ogni singolo contribuente abbia ottenuto il finanziamento agevolato, è previsto che il pagamento delle rate mensili che corrispondano al rimborso del finanziamento stesso avvenga mediante l’ausilio del credito d’imposta maturato dal beneficiario: in questo modo viene eliminata sul nascere la possibilità che il contribuente non possa fruire del credito d’imposta per incapienza. A loro volta, gli enti che finanziano il credito d’imposta provvedono a recuperare gli importi delle suddette rate ricorrendo alla compensazione, oppure in alternativa attraverso la cessione del credito. Dal punto di vista della tempistica, la compensazione entra in vigore a partire dal giorno successivo alla scadenza di ogni singola rata di rimborso del finanziamento. Il soggetto finanziatore comunica all’Agenzia delle Entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari per via telematica, e con esso tutte le informazioni riguardanti l’ammontare dei finanziamento concesso, il numero e l’importo delle singole rate, i dati di eventuali risoluzioni, e a tale riguardo l’Agenzia emanerà un successivo provvedimento ad hoc. Qui trovate tutti i dettagli del provvedimento riguardante i finanziamenti agevolati ai terremotati.
Credito d’imposta per le imprese
Il credito d’importa non riguarda solo i singoli contribuenti del fisco ma anche le imprese, per cui è prevista l’esenzione fiscale per due anni. In dettaglio le norme adottate consentono l’esenzione dal pagamento dell’Irpef fino a 100mila euro, dell’Ires fino a 300mila euro, e di Imu e Tasi per il biennio 2017-2018. Inoltre le norme approvate prolungano la sospensione dal versamento di imposte e tributi fino al 30 settembre 2017 per la popolazione che fa parte dell’area colpita dal sisma. Il finanziamento agevolato ai terremotati delle zone del Centro Italia colpite nel gennaio 2017 è del tutto simile a quello emanato dopo i precedenti terremoti che da agosto 2016 hanno interessato l’area appenninica del nostro Paese.