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Cessione del quinto: prestiti e finanziamenti a protestati

In periodi storici difficili come quello chi ci siamo lasciati alle spalle sempre più persone si ritrovano segnalate negli elenchi dei cattivi pagatori, o addirittura vengono protestate, riducendo sensibilmente la propria possibilità di accesso al credito direttamente dagli istituti bancari. Esiste però uno strumento che permette a protestati e cattivi pagatori di poter accedere a prestiti e finanziamenti superando le restrizioni bancarie: è la cessione del quinto, un particolare meccanismo di pagamento del prestito che prevede la trattenuta automatica della rata mensile direttamente dallo stipendio, rata che non può superare, per l’appunto, la quota del 20% sul reddito netto mensile (il “quinto” ceduto). In questa maniera il garante stesso del finanziamento diventa il datore di lavoro, superando di fatto le stringenti norme di accesso al credito degli istituti bancari.

La cessione del quinto è lo strumento più semplice e rapido per chiunque voglia ottenere un prestito pur essendo protestato o segnalato come cattivo pagatore o addirittura pignorato (e in questo caso è anche possibile richiedere un prestito di consolidamento debiti e accorpare tutte le rate in una sola rata).

Cessione del quinto: come funziona

Come già anticipato il finanziamento tramite la cessione del quinto prevede la trattenuta alla fonte (ovverosia direttamente dalla busta paga) della rata del prestito, spostando le garanzie dalla persona all’azienda che emette l’emolumento (e rendendo così possibile l’accesso al credito per protestati e cattivi pagatori). Il finanziamento può avere una durata variabile che va da un minimo di 24 mesi ad un massimo di dieci anni, e l’importo massimo della rata di rimborso non può superare il 20% del reddito netto mensile. Naturalmente l’importo totale del finanziamento dipende esclusivamente dal retribuzione del richiedente.

Finanziamenti con cessione del quinto: chi può richiederli

La cessione del quinto è riservata a tutti quei lavoratori, segnalati come protestati o cattivi pagatori, che siano in possesso di un contratto a tempo indeterminato o di una pensione. Non c’è nessun altro requisito da rispettare, ed anche la documentazione da produrre è esigua e di semplice reperimento:

  • Dichiarazione di busta paga con status del contratto e/o stato di servizio
  • Ultima busta paga o ultimo cedolino della pensione
  • Documento d’identità valido

Possono richiedere finanziamenti tramite la cessione del quinto dipendenti sia di aziende pubbliche che di aziende private, anche se per questi ultimi la banca o l’istituto finanziario si riserva la possibilità di valutarne le garanzie (infatti l’azienda di cui sono dipendenti deve essere costituita in società di capitali, deve contare almeno 15 dipendenti e possedere un capitale sociale prestabilito).

Finanziamenti con cessione del quinto: chi può erogarli

Secondo la normativa vigente (DPR 180/1950, modificato in seguito dal d.lgs. 21 novembre 2007) possono erogare finanziamenti tramite cessione del quinto “gli istituti di credito e di previdenza costituiti fra impiegati e salariati delle pubbliche amministrazioni, l’Istituto nazionale delle assicurazioni, le società di assicurazione legalmente esercenti, gli istituti e le società esercenti il credito escluse quelle costituite in nome collettivo e in accomandita semplice, le casse di risparmio ed i monti di credito su pegno”. In poche parole sono autorizzate ad utilizzare questo semplice ed utile strumento le banche, gli intermediari finanziari e tutti i mediatori creditizi e gli agenti finanziari autorizzati ed iscritti allo specifico albo della Banca d’Italia.

Cessione del quinto: garanzie accessorie

Per garantire al meglio la corretta risoluzione della linea di credito, l’istituto finanziario richiede la sottoscrizione di una polizza assicurativa, al fine di rifarsi su di essa nel caso di insolvenza dovuta a morte prematura o perdita del posto di lavoro del soggetto richiedente. In aggiunta la banca o l’ente finanziario può richiedere il TFR come garanzia, a patto che la somma maturata dal richiedente basti a coprire il debito residuo.

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