Un’importante novità per i titolari di conti correnti in rosso: una recente sentenza ha infatti stabilito che è possibile chiudere il proprio conto corrente in rosso in qualsiasi momento si voglia, e lo si può fare entro massimo 15 giorni dalla richiesta di estinzione, senza spese a carico.
In genere con il termine conto corrente in rosso si intende il superamento della disponibilità o del fido di un conto corrente ordinario acceso presso un istituto di credito, a causa di spese improvvise, addebiti inattesi, bonifici o versamenti in ritardo: in questi casi si è costretti al pagamento delle eventuali commissioni e spese di tenuta conto e per questo motivo può essere più conveniente procedere alla chiusura del conto stesso: se la banca si rifiuta, è possibile ricorrere al giudice.
La sentenza del giudice di Pace
A Roccadaspide, vicino Paestum, una cooperativa in difficoltà, con un conto in perdita e un debito in continua crescita a causa dei costi e delle commissioni che la banca applica mensilmente, ha chiesto di chiudere il proprio conto corrente, ma la banca si è rifiutata, adducendo che sarebbe stato possibile solo quando il debito fosse stato interamente estinto. A quel punto la cooperativa ha deciso di rivolgersi al Giudice di Pace che ha condannato la banca ad accettare la chiusura del conto corrente in rosso. Per emanare la sentenza, il giudice ha fatto riferimento a due articoli del Codice Civile: l’articolo 1855 secondo cui “ciascuna delle parti”, sia la banca che il correntista, ha il diritto ad ottenere la chiusura unilaterale del conto con un preavviso massimo di 15 giorni; e l’articolo 120 bis del Testo Unico Bancario che autorizza il cliente a chiedere l’estinzione del conto “senza penalità e senza spese”.
Il Giudice di Pace ha inoltre tenuto conto dell’orientamento dell’Arbitro bancario e finanziario di Milano, secondo cui le banche non possono “impedire o ritardare la chiusura del conto” facendo leva sul “preteso debito del cliente nei suoi confronti”. Grazie a questa sentenza, quindi, la cooperativa ha potuto chiudere il conto nel giro di 15 giorni senza costi aggiuntivi e chiedendo addirittura all’istituto di credito la copertura delle spese legali.
È importante stare attenti al tipo di debito nei confronti della banca
Una sentenza che molto probabilmente desta scalpore, creando un importante precedente nei contenziosi tra correntisti e istituti di credito che, a causa sella recente crisi economica, si trovano spesso ad affrontare situazioni di questo tipo.
Prima di questa sentenza, infatti, in virtù del Decreto Bersani 223/2006, tutti i possessori di un conto corrente potevano richiedere l’estinzione unilaterale del conto corrente per iniziativa volontaria e personale, senza vedersi addebitati costi aggiuntivi al di là del contratto iniziale. La chiusura del conto corrente era però possibile solo con il saldo in attivo, rendendo quindi un passaggio obbligatorio il risanamento del debito con la banca. Se il conto andava in passivo, inoltre, le banche tendevano a bloccare i principali strumenti di pagamento e, in particolare, le carte operanti sui circuiti aziendali e interbancari, per poi ripristinare la regolarità della gestione una volta colmata l’esposizione debitoria.
Ovviamente non vuol dire che dopo questa sentenza è possibile chiudere sempre e comunque il conto corrente in rosso: è importante, infatti, distinguere le diverse tipologie di debito nei confronti della banca. Da un lato c’è il fido che permette di utilizzare fondi non propri, ma messi a disposizione dall’istituto di credito grazie alla previsione contrattuale di un’apertura di credito in conto; dall’altro si va in rosso quando si utilizzano fondi non propri in assenza della previsione contrattuale di un fido, o in maniera superiore rispetto a quanto messo a disposizione dall’istituto di credito.