C’è un tipo di finanziamento che rappresenta un’opzione sempre più utilizzata da gli utenti, ed è il leasing. Tecnicamente quando si parla di leasing si definisce una modalità finanziaria in cui un soggetto, il locatore, concede il diritto ad un altro soggetto, l’utilizzatore, di usufruire di un determinato bene in cambio di un pagamento che avviene in periodi di tempo regolari. Oggi il finanziamento in leasing è particolarmente utilizzato soprattutto nell’ambito della compravendita di automobili in alternativa al prestito, anche perché per l’utente che desidera acquistare il bene tale modalità comporta indubbiamente dei vantaggi. Proviamo a vedere insieme e a capire meglio di cosa si tratta quando parliamo di leasing auto, fermo restando che il medesimo principio può essere applicato per l’acquisto di un qualsivoglia bene di consumo, da un computer alla lavastoviglie, ma per comodità di analisi prendiamo come esempio il settore trasporti, giacché è quello in cui il leasing è probabilmente più diffuso come tipologia di finanziamento.
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Leasing operativo e leasing finanziario
Innanzitutto è bene operare una distinzione tra leasing operativo e leasing finanziario, poiché potrebbe ingenerare confusione. Nel secondo caso parliamo di un contratto di finanziamento mediante cui una società finanziaria acquista, per conto di un’impresa, un bene necessario per l’attività di quest’ultima, cedendolo secondo specifiche modalità: in questo caso abbiamo una sorta di operazione di credito in cui abbiamo tre soggetti ben delineati, ovvero il produttore del bene, il destinatario e una società terza che funge da intermediatrice, e che ha propri interessi finanziari a favorire la cessione del bene.
Nel nostro caso in questione invece, quello cioè di un acquisto di un’automobile, abbiamo una forma di leasing operativo, secondo cui un produttore concede all’utilizzatore la temporanea disponibilità del bene per un lasso di tempo inferiore alla sua vita economica, fornendo inoltre un servizio di assistenza e manutenzione, in cambio di un corrispettivo economico versato periodicamente. Se con il leasing finanziario abbiamo sostanzialmente un’operazione di prestito fornito da un ente terzo, qui abbiamo un contratto fra due soggetti più vicino allo schema della locazione, del noleggio o dell’affitto. Esistono comunque casi in cui, anche nel leasing auto, oltre al concessionario e all’acquirente vi sia una terza parte, la società di leasing, che acquista il bene e che, dopo aver verificato i controlli sul richiedente per verificarne l’idoneità di buon pagatore, consente a quest’ultimo l’acquisto. In entrambi i casi, alla scadenza del contratto stipulato si presenta una triplice possibilità per l’utilizzatore, ovvero la restituzione del bene, il suo acquisto, oppure un rinnovo del contratto.
Le condizioni del leasing auto
Ovviamente è impossibile fare una casistica esaustiva delle condizioni in cui viene concesso il finanziamento in leasing per l’utilizzo del bene, poiché variano da soggetto a soggetto, ma nella sua versione standard, se vogliamo usare questo termine per indicare una sorta di formula base del leasing, abbiamo una prima rata di importo più elevato rispetto a quelle successive, che invece avrà un importo fisso da pagare a intervalli regolari. Se al termine del contratto l’utilizzatore decide di acquistare il bene, in genere il riscatto avviene attraverso il pagamento di una maxi-rata concordata in sede di contratto.
Vantaggi del leasing
I vantaggi del leasing possono essere molteplici, e ne possono godere sia i concessionari che gli utilizzatori. Per i primi rappresenta indubbiamente un punto di forza la maggiore forza di contrattazione nello stabilire il prezzo di vendita: il concessionario riceve dalla società di leasing immediatamente e in contanti la cifra totale dell’acquisto, una possibilità che può spingerlo a offrire sconti significativi nella fase di acquisto dell’automobile. Vi sono poi vantaggi di natura fiscale: se si è titolari di una partita Iva, il capitale e la quota interessi sono interamente deducibili poiché il bene strumentale è considerato connesso all’attività svolta dall’utilizzatore. Inoltre, la deduzione fiscale può essere anticipata, e l’ammortamento del bene avviene in un tempo minore rispetto ad un ammortamento ordinario.
La deducibilità segue generalmente la durata del contratto, ma l’entrata in vigore della Legge 44 del 2012 ha stabilito che tutti i canoni di locazione sono deducibili indipendentemente dalla loro durata. La deducibilità viene stabilita dal tipo di reddito percepito dall’utilizzatore, secondo schemi ben precisi:
Reddito autonomo
- Beni mobili: contratti dedotti per il 50 per cento del periodo di ammortamento fiscale
- Beni immobili:non rientrano beni appartenenti a contratti di leasing stipulati dopo la data 1 gennaio del 2010
- Autovetture: contratti deducibili per il periodo corrispondente al periodo di ammortamento fiscale
Reddito d’impresa
- Beni mobili: contratti di durata non inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento stabilito dai coefficienti ministeriali
- Beni immobili: contratti di durata non inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento fiscale e comunque compreso tra gli 11 e i 18 anni
- Autovetture: contratti di durata pari almeno al periodo di ammortamento
Estinzione anticipata
Anche per questo tipo di finanziamento esiste la possibilità di un’estinzione anticipata del contratto. Quando avviene la richiesta, l’utilizzatore può decidere di entrare in possesso del suddetto bene pagando il corrispettivo prezzo di riscatto: in genere può essere concordato il pagamento di una penale per sopperire alla minore entrata di interessi. Chi estingue in anticipo un contratto di leasing prima della sua naturale scadenza, non vedrà tassate le rate anticipate per il riscatto del bene. Va specificato in ogni caso che l’estinzione anticipata non rappresenta una clausola contrattuale prestabilita, ma si tratta di una richiesta dell’utilizzatore che può essere valutata di comune accordo con il concessionario o la società di leasing se vi è il soggetto terzo. L’estinzione è naturalmente sottoposta a tutela giuridica, ed esiste in materia un’ampia mole di sentenze che rendono la materia alquanto complessa e delicata.