Per chi è in procinto di stipulare un contratto di leasing casa, l’età può rivelarsi un prezioso alleato al fine di ricevere un’agevolazione fiscale come previsto dalla normativa attuale. In questo caso è lecito porsi un interrogativo: quando il requisito anagrafico deve essere verificato, al momento della stipula del contratto oppure anno per anno? Proviamo a fornire uno sguardo più ravvicinato su questo punto molto importante del leasing abitativo, poiché l’età gioca un ruolo peculiare in tale ambito, cambiando l’entità e l’importo delle detrazioni. Il leasing immobiliare rappresenta una valida alternativa al mutuo per l’acquisto di una casa, e tra i suoi vantaggi rientrano anche le agevolazioni fiscali.
Cos’è un leasing immobiliare
Innanzitutto è sempre bene ricordare ai neofiti di cosa parliamo quando si cita il leasing immobiliare: la definizione più comune afferma che si tratta di
Il leasing casa per i privati è stato introdotto circa dieci anni fa nel sistema per fronteggiare la crisi del settore, e presenta indubbiamente alcuni vantaggi, quali:
- Possibilità di finanziare anche il 100 per cento del costo dell’immobile
- Inserire nella spesa i costi per l’arredamento
- Niente ipoteca né spese notarili per il rogito
- La rendita derivante dall’immobile acquistato non è considerata ai fini del calcolo del reddito imponibile
- Personalizzazione del contratto di leasing
- Tasso di interesse fisso per tutta la durata del contratto
Alla scadenza del contratto il beneficiario può acquistare o restituire l’immobile, oppure prolungare il contratto di leasing. Fatta questa premessa, ora vediamo in dettaglio la questione delle agevolazioni fiscali e del requisito anagrafico
Agevolazioni fiscali: cosa prevede la norma
La normativa prevede per i beneficiari del leasing casa una detrazione del 19 per cento dell’Irpef che spetta sui canoni e relativi oneri accessori presenti al momento di stipula del contratto di leasing abitativo, secondo quanto prescritto dall’articolo 15, comma 1, lettere i-sexies 1 e i-sexies 2 del Tuir. La consistenza di tale detrazione varia in relazione all’età anagrafica rilevata al momento della stipula del contratto, così come espressamente previsto dal paragrafo 4.1 della circolare numero 27/E dell’Agenzia delle Entrate per il 2016: questo vuol dire che rientrare o meno nella fascia degli under 35 diventa essenziale nel calcolo della detrazione fiscale.
Il requisito anagrafico
Il requisito anagrafico diventa dunque determinante al momento della stipula del contratto, e solo in quel momento avviene la verifica dell’età, senza che la questione vada rivista ad ogni anno di locazione in leasing: per coloro dunque che al momento della stipula del contratto non hanno ancora compiuto i 35 anni, la norma prevede che possano fruire della detrazione su un importo massimo di canoni di locazione e oneri accessori non superiore a 8mila euro, con un importo massimo del prezzo di riscatto dell’immobile non superiore ai 20mila euro. Per i contribuenti che invece alla data di stipula del contratto hanno già compiuto i 35 anni, gli importi detraibili vengono dimezzati: abbiamo così 4mila euro per canoni di locazione e oneri accessori, e non più di 10mila euro per il prezzo di riscatto dell’immobile.