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Leasing casa: quando va verificato il requisito anagrafico

Per chi è in procinto di stipulare un contratto di leasing casa, l’età può rivelarsi un prezioso alleato al fine di ricevere un’agevolazione fiscale come previsto dalla normativa attuale. In questo caso è lecito porsi un interrogativo: quando il requisito anagrafico deve essere verificato, al momento della stipula del contratto oppure anno per anno? Proviamo a fornire uno sguardo più ravvicinato su questo punto molto importante del leasing abitativo, poiché l’età gioca un ruolo peculiare in tale ambito, cambiando l’entità e l’importo delle detrazioni. Il leasing immobiliare rappresenta una valida alternativa al mutuo per l’acquisto di una casa, e tra i suoi vantaggi rientrano anche le agevolazioni fiscali.

Cos’è un leasing immobiliare

Innanzitutto è sempre bene ricordare ai neofiti di cosa parliamo quando si cita il leasing immobiliare: la definizione più comune afferma che si tratta di 

un contratto di locazione con facoltà di riscatto del bene, dopo averne goduto versando un corrispettivo definito canone periodico

Il leasing casa per i privati è stato introdotto circa dieci anni fa nel sistema per fronteggiare la crisi del settore, e presenta indubbiamente alcuni vantaggi, quali:

  • Possibilità di finanziare anche il 100 per cento del costo dell’immobile
  • Inserire nella spesa i costi per l’arredamento
  • Niente ipoteca né spese notarili per il rogito
  • La rendita derivante dall’immobile acquistato non è considerata ai fini del calcolo del reddito imponibile
  • Personalizzazione del contratto di leasing
  • Tasso di interesse fisso per tutta la durata del contratto

Alla scadenza del contratto il beneficiario può acquistare o restituire l’immobile, oppure prolungare il contratto di leasing. Fatta questa premessa, ora vediamo in dettaglio la questione delle agevolazioni fiscali e del requisito anagrafico

Agevolazioni fiscali: cosa prevede la norma

La normativa prevede per i beneficiari del leasing casa una detrazione del 19 per cento dell’Irpef che spetta sui canoni e relativi oneri accessori presenti al momento di stipula del contratto di leasing abitativo, secondo quanto prescritto dall’articolo 15, comma 1, lettere i-sexies 1 e i-sexies 2 del Tuir. La consistenza di tale detrazione varia in relazione all’età anagrafica rilevata al momento della stipula del contratto, così come espressamente previsto dal paragrafo 4.1 della circolare numero 27/E dell’Agenzia delle Entrate per il 2016: questo vuol dire che rientrare o meno nella fascia degli under 35 diventa essenziale nel calcolo della detrazione fiscale.

Il requisito anagrafico

Il requisito anagrafico diventa dunque determinante al momento della stipula del contratto, e solo in quel momento avviene la verifica dell’età, senza che la questione  vada rivista ad ogni anno di locazione in leasing: per coloro dunque che al momento della stipula del contratto non hanno ancora compiuto i 35 anni, la norma prevede che possano fruire della detrazione su un importo massimo di canoni di locazione e oneri accessori non superiore a 8mila euro, con un importo massimo del prezzo di riscatto dell’immobile non superiore ai 20mila euro. Per i contribuenti che invece alla data di stipula del contratto hanno già compiuto i 35 anni, gli importi detraibili vengono dimezzati: abbiamo così 4mila euro per canoni di locazione e oneri accessori, e non più di 10mila euro per il prezzo di riscatto dell’immobile.

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